ASSOCIAZIONE CULTURALE GREENACCORD ONLUS
STATUTO
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Articolo 1 (denominazione) – È costituita l’Associazione Culturale, di ispirazione cristiana, con denominazione «GREENACCORD». Essa deve usare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale o l’acronimo ONLUS.
Articolo 2 (scopo) – L’Associazione svolge la sua attività nel settore della sensibilizza-zione, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente.
L’Associazione idea, programma, prepara ed realizza convegni e manifestazioni, in Italia e all’estero, prefiggendosi l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, allo scopo di favorire la salvaguardia del creato, rivolgendosi in particolar modo al mondo dell’informazione.
L’Associazione può compiere ogni negozio giuridico e ogni operazione finanziaria connesse alla realizzazione delle attività istituzionali. Ad essa è vietato svolgere attività diverse da quelle connesse alla realizzazione di tali attività.
Articolo 3 (il patrimonio) – Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative, dal ricavato di eventuali attività associative, da donazioni individuali di soci o di terzi e di persone giuridiche, da beni mobili e immobili, da finanziamenti di enti pubblici e di organismi nazionali ed internazionali e da eventuali legati e lasciti testamentari.
Articolo 4 (la sede) - L’Associazione ha sede in Via del Carmine, 3 – 00187 Roma.
L’Organo Amministrativo potrà trasferire l’indirizzo della sede sociale nell’ambito dello stesso comune.
L’Associazione può articolarsi in Sezioni regionali (cenacoli), e/o comunque nelle forme più idonee al raggiungimento degli scopi associativi.
Articolo 5 (norme sull’ordinamento interno) – L’Associazione è dotata dei seguenti organi sociali:
- a. L’Assemblea dei Soci:
Composta da tutti i Soci, viene convocata dal Presidente ordinariamente una volta l’anno e in seduta straordinaria quando il Presidente lo ritiene necessario o su richiesta di un decimo di essi.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
- b. Il Consiglio Direttivo:
È composto dal Presidente e da OTTO Consiglieri eletti dall’Assemblea e da massimo QUATTRO Responsabili delle Sezioni regionali. Tutte le cariche e gli incarichi hanno durata quadriennale e possono essere confermate per un solo quadriennio consecutivamente. Venendo a mancare per qualsiasi motivo un Consigliere o il Responsabile di una Sezione regionale, il Consiglio nomina un Consigliere supplente o un nuovo Responsabile della Sezione regionale.
Si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e in seduta straordinaria qualora il Presidente lo ritenga necessario o sia richiesto da SEI Consiglieri.
Il Presidente, a puro titolo consultivo, può invitare alle riunioni del Consiglio altre persone.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo delibera:
- la determinazione delle quote associative,
- l’ammissione dei soci,
- la esclusione dei soci,
- la relazione annuale ed il rendiconto da presentare all’approvazione dell’Assemblea,
- gli atti di straordinaria amministrazione,
- la nomina di Consiglieri supplenti,
- la nomina dei soci responsabili dei diversi settori di attività,
- la nomina dei responsabili delle Sezioni regionali,
- la eventuale assunzione di dipendenti,
- la eventuale apertura di altre sedi operative a seconda delle necessità operative e logistiche,
- la nomina degli officiali dell’Associazione, ovvero:
- il Vicepresidente: che sostituisce il Presidente in caso di assenza temporanea e ne assume le funzioni nel caso che questi cessasse dalle funzioni per qualsiasi causa.
- il Segretario Generale: che ha la responsabilità della tenuta del libro dei soci e del libro dei verbali; che con delega del Presidente coordina tutti i comitati e/o gli uffici istituiti per il raggiungimento di quanto precisato dall’articolo 2 del presente Statuto; che coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell’espletamento delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell’Associazione.
- il Tesoriere: che ha l’amministrazione contabile dell’Associazione e che redige il rendiconto annuale.
- ogni altra decisione relativa alla vita dell’Associazione che non sia di competenza specifica di altri organi.
- la nomina degli officiali dell’Associazione, ovvero:
- c. Il Presidente:
Dirige l’Associazione nel rispetto dello Statuto e ne ha l’amministrazione ordinaria e la rappresentanza legale.
Articolo 6 (norme sull’amministrazione) – La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.
L’esercizio finanziario si chiude il 31/12 di ogni anno.
È vietato, all’Associazione, distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Essa ha l’obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
Il Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio, dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria annuale.
Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell’associazione durante i 15 giorni che precedono l’assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.
Il bilancio è composto da un rendiconto economico ed un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione finanziaria della associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
L’Assemblea ordinaria approva, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio contabile, la relazione annuale ed il rendiconto economico e finanziario deliberati dal Consiglio Direttivo.
Articolo 7 (le condizioni per l’ammissione dei soci) – In relazione alla loro ammissione i soci si distinguono in:
- EFFETTIVI: sono coloro che hanno costituito l’Associazione e le persone fisiche e/o giuridiche che intendono cooperare, secondo le loro possibilità, alle finalità dell’Associazione e ne fanno domanda dichiarando di accettare lo statuto.
Enti, Associazioni, Gruppi, Fondazioni, Amministrazioni, Aziende possono diventare Soci dell’Associazione con diritto ad un solo voto nell’Assemblea.
L’ammissione dei Soci effettivi è deliberata dal Consiglio Direttivo.
- ONORARI: sono soci onorari coloro che se ne sono resi benemeriti.
La qualità di Socio ONORARIO è conferita dal Consiglio Direttivo.
Articolo 8 (I diritti e gli obblighi degli associati) – L’Associazione deve attuare una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto – senza possibilità di delega a terzi – per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Tutti i Soci hanno il dovere di partecipare all’attività dell’Associazione e avere un comportamento corretto che non contrasti con le finalità dell’Associazione.
Il Socio decade dalla sua qualità per dimissioni formali o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro la decisione del Consiglio Direttivo il Socio può ricorrere all’Assemblea.
Articolo 9 (Sezioni Regionali) – Le Sezioni Regionali, rette da un Responsabile nominato dal Consiglio Direttivo, per il raggiungimento degli scopi istituzionali sul territorio nazionale, hanno la funzione di svolgere compiti di sviluppo, promozione e coordinamento delle attività associative e di relazioni istituzionali a livello locale. Le Sezioni regionali operano in sintonia con il Presidente.
Articolo 10 (norme relative all’estinzione dell’ente) – Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione dei patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci effettivi.
Articolo 11 (norme relative alla devoluzione del patrimonio residuo) – L’Associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra ONLUS o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n°662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 12 (revisione dello statuto) - L’Assemblea straordinaria è necessaria per deliberare le eventuali modifiche dello statuto o lo scioglimento dell’Associazione
Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto non occorre una presenza qualificata di soci, si richiede però il voto favorevole di due terzi dei presenti.
Articolo 13 (disposizioni finali) – Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.







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